Mercoledì 20 Gennaio 2016

Sanzione Antitrust, ecco la Memoria difensiva di Manutencoop

Il testo integrale del documento con le ragioni per cui gli addebiti mossi dall’Autorità, in relazione alla Gara Consip Scuole del 2012, risultano infondati dal punto di vista fattuale e giuridico.

In merito alla decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di sanzionare Manutencoop Facility Management S.p.A. ed altre imprese che hanno partecipato alla gara comunitaria indetta da Consip nel 2012 per l’affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, pubblichiamo, qui di seguito, il testo completo della memoria difensiva presentata dai legali di Manutencoop Facility Management S.p.A. all’ Autorità lo scorso 10 dicembre (prima della chiusura dell’Istruttoria, ai sensi dell’ articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 217/98).

Manutencoop - è quanto illustrato nella memoria - reputa gli addebiti mossi dall’Antitrust completamente infondati dal punto di vista fattuale e giuridico ed è fermamente convinta di aver tenuto, nell'ambito della gara oggetto della sanzione, una condotta pienamente conforme alle regole del mercato. L’Azienda respinge, pertanto, in maniera decisa ogni accusa e, come già comunicato quando lo scorso 20 gennaio è stata resa pubblica la decisione dell’Autorità, impugnerà il Provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.

Più nel dettaglio, come illustrato nella Memoria, Manutencoop ritiene

  • assolutamente insufficiente e frutto di inammissibili forzature il quadro indiziario preso in esame (sez.5.1);
  • del tutto evidenti e giustificate le ragioni per cui ha deciso di concorrere da sola (sez. 5.2), le specifiche motivazioni alla base della scelta dei Iotti a cui partecipare (sez. 5.3), l’iter procedurale seguito nel formulare la propria offerta di gara (sez. 5.4);
  • totalmente infondati gli "elementi probatori endogeni" che, a detta degli Uffici dell’Autorità, indicherebbero un “accordo collusivo” con le altre imprese coinvolte nel Procedimento (Parte 6);
  • solide e logiche le motivazioni imprenditoriali e di carattere sociale che sorreggono l’affidamento di alcuni subappalti (sez. 6.2).

Manutencoop illustra, infine, le ragioni giuridiche per cui le condotte contestate non possono essere in alcun modo configurate come integranti una violazione dell'art.101 TFUE ed esamina, in relazione alla prospettazione della sanzione, i molteplici profili di illegittimità che inficiano il procedimento di quantificazione della sanzione stessa (Parte 9).

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